Agevolazioni fiscali per moto d'interesse storico o d'epoca

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Ardito
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Agevolazioni fiscali per moto d'interesse storico o d'epoca

Messaggio da Ardito »

Ciao a tutti
ho un Cali III carb del 1991 e risiedo in Piemonte, qualcuno sa come funziona in Piemonte(ed eventualmente in altre regioni, potrebbe tornare utile a qualcuno) per la riduzione bollo o assicurazione?
La moto deve essere necessariamente originale? Sono obbligato all'iscrizione FMI?
Grazie per gli eventuali aiuti.

73 de Ardito
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Ardito
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Re: Agevolazioni fiscali per moto d'interesse storico o d'ep

Messaggio da Ardito »

Comincio con il rispondermi. Spero che a qualche Bugianen possa servire
Risposta dell'ACI VB:

Buongiorno,
la Regione Piemonte concede le agevolazioni fiscali (bollo) solo per quei veicoli iscritti obbligatoriamente ad un Registro Storico ufficiale (ad. es. ASI o FMI), senza tale iscrizione, che deve essere comunicata ad uno sportello di riscossione bollo, Automobile Club o Agenzia STA, consente per quel veicolo di trasformare la tassa di proprietà in tassa di circolazione.
Per ulteriori chiarimenti riguardanti il bollo le conviene contattare anche l'Automobile Club VCO a Domodossola all'indirizzo mail acvco@integra.aci.it o al n. di tel. 0324/242008.
Sword78
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Re: Agevolazioni fiscali per moto d'interesse storico o d'ep

Messaggio da Sword78 »

Per mettere un po di chiarezza: ora come ora non è proprio così... grazie alla bellissima sentenza n° 3837 di febbraio 2013 che, in sostanza, afferma ciò: non mi si può obbligare ad iscrivere la mia moto in registri o targhe ASI o tessere FMI (specialmente la sezione vintage da dove vengono i malumori)... ed inoltre mi chiedo le motivazioni delle cifre richieste visto che vengono citate dall'articolo 63 (in citazione)!!! ed infine perchè le regioni Lombardia e Toscana e la provincia di Bolzano non richiedano nessuna iscrizione??? la solita Italia... sotto, per correttezza, pubblico la sentenza completa... è un pò lunga... ma è meglio così...

FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli atti del giudizio di legittimità.
Il 10.12.2010 è stato notificato alla Regione Emilia Romagna un ricorso di T.A. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 4.05.2010), che ha accolto l'appello della Regione Emilia Romagna contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 207/12/2008 - che aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2004, in riferimento ad autoveicolo immatricolato nell'anno 1983, siccome ritenuto "veicolo di particolare interesse storico e collezionistico" ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 63 - ed ha perciò confermato l'anzidetta cartella.
L'Amministrazione regionale intimata si è difesa con controricorso.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 28.11.2012, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. I fatti di causa.
Con la menzionata cartella di pagamento l'Amministrazione regionale ha preteso l'adempimento della tassa di possesso automobilistico dalla quale il T. aveva ritenuto di essere esente con decorrenza dal predetto periodo di imposta ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 63, comma 2, lett. c), (avendo peraltro corrisposto nell'anzidetto periodo di imposta la tassa forfettaria annua dovuta per il caso di circolazione sulla pubblica strada), della qual cosa si era doluto avanti alla CTP di Bologna, impugnando il suddetto provvedimento.
Annullata la cartella da parte della Commissione di primo grado (la quale aveva ritenuto che un'interpretazione costituzionalmente orientata del menzionato art. 63 - nell'ottica della libertà di associazione garantita dall'art. 18 Cost. - induceva a ritenere sufficiente anche la mera autocertificazione dell'esistenza dei presupposti di fatto ai fini dell'esenzione, non potendo essere imposta a chicchessia l'associazione obbligatoria all'ASI), la Regione appellava la pronuncia innanzi alla CTR, la quale ultima aderiva agli argomenti dell'Amministrazione appellante -riformando la sentenza del primo giudice - e respingeva l'impugnazione del provvedimento.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il quale si pretende l'esenzione dalla tassa necessita (per il chiaro tenore dell'art. 63 dianzi menzionato) una "determinazione dell'ASI che deve essere aggiornata annualmente" e che non costituisce un inutile atto formale ma implica "una specifica verifica sia sul possesso del requisito di anzianità, sia soprattutto sul possesso degli altri specifici elementi di cui al medesimo art. 63, comma 2, lett. a), b), c)" (carrozzeria e telaio conformi all'originale, motore originale o compatibile, interni decorosi), senza che si possa ricorrere all'alternativa dell'autocertificazione da parte del privato, strumento che è contemplato dalla legge solo in casi tassativi tra i quali non rientra quello di specie. Nè può rilevare Part.18 della Costituzione, poichè non si tratta di imporre un vincolo associativo ma di subordinare la debenza del tributo ad una "circostanza di fatto che il contribuente è del tutto libero di accettare o meno, ben potendo preferire il versamento della tassa all'iscrizione all'ASI".
4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d'impugnazione e, dichiarato il valore della causa nella misura di circa Euro 1.100,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con la consequenziale regolazione delle spese di lite.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo d'impugnazione.
Il primo motivo d'impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare delle norme di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, art. 18 Cost., e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47".
La parte ricorrente prospetta la violazione del menzionato art. 63, il cui contenuto conviene trascrivere integralmente qui di seguito:
"Sono esentali dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lett. a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di L. 50.000 per gli autoveicoli e di L. 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in L. 100.000 per gli autoveicoli ed in L. 50.000 per i motoveicoli".
Nell'assumere che detta disposizione sia stata violata dal giudice del merito, la parte ricorrente riconosce che è condizione imprescindibile ai fini dell'esenzione "una determinazione dell'ASI aggiornata annualmente che individui i veicoli appartenenti ad una delle categorie agevolate indicate al comma 2", ma evidenzia che l'ASI ha adempiuto al proprio onere con delibera del Consiglio Federale (a partire da quella del 9.11.2001 e poi di anno in anno, con successivi aggiornamenti) "scegliendo di individuare come meritevoli di esenzione tutti i veicoli prodotti da almeno 20 anni ed in possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale", così ovviando alla necessità di predisposizione di un elenco indicante i singoli modelli e marche, e ciò per la ritenuta impossibilità di redigere un elenco indicante solo alcuni specifici modelli, pena l'ingiusta penalizzazione di alcuni contribuenti (siccome emerge dalla stessa delibera dianzi menzionata). Con la delibera relativa all'anno 1984, in specie, l'ASI ha stabilito l'estensione dell'esenzione a tutti i veicoli costruiti entro il 31.12.1984, purchè gli stessi siano provvisti delle caratteristiche minime previste dal regolamento tecnico, riconducigli all'autenticità ed all'originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono (sia la delibera che il documento tecnico, come dichiara la parte ricorrente, risultano prodotti agli atti del fascicolo di primo grado sub doc. 5).
Tutto ciò considerato, la parte ricorrente assume che sia incorso in errore il giudice dell'appello nell'aver considerato quello demandato all'ASI come un accertamento condotto sul singolo autoveicolo, e cioè una procedura di tipo autorizzatolo o certificativo implicante la verifica di caso in caso dei presupposti dell'esenzione, anche in considerazione dello stato di conservazione dei componenti essenziali del mezzo. Al contrario, la menzionata disciplina di legge attribuisce valenza di accertamento costitutivo alla determinazione dell'ASI ma non con effetto ad rem, bensì generale, e cioè necessariamente riferito a categorie complessive di veicoli di interesse storico e collezionistico.
Nel medesimo senso indirizza, secondo la parte ricorrente, anche l'interpretazione fornita dall'A.F. con la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 2001/81335 del 1.6.2001, poi confermata in successive occasioni. La contraria interpretazione confliggerebbe invece sia con il principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l'ASI, una vera e propria rendita di posizione); sia con la riserva di legge stabilita nell'art. 23 Cost., (consentendosi la riscossione di somme di danaro in ragione della determinazione dell'ASI); sia con i principi in materia tributaria stabiliti dagli artt. 117 e 119 Cost. (che impedisce alle regioni, ai fini de godimento di un beneficio previsto da legge statale, di richiedere adempimenti ulteriori); sia con la libertà di associazione sancita dall'art. 18 Cost. (altrimenti imponendosi, ai fini del rilascio dell'attestazione di datazione e storicità da parte dell'ASI, l'associazione al predetto ente, siccome abilitato in via esclusiva ad accertare l'esistenza dei presupposti per l'esenzione).
E perciò, secondo la parte ricorrente, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina qui in esame non può che consentire a tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni di legge, anche ai non aderenti all'associazione, di giovarsi, dell'esenzione.
Per parte sua, il controricorrente assume - invece - che le delibere dell'ASI - reiterate annualmente - sono contrarie alle norme di legge perchè, in quanto atto di ente privato, non possono vincolare la Pubblica Amministrazione, tenuta ad agire in conformità alla legge e perciò ad esigere l'attestazione individua, per ciascun autoveicolo, della sussistenza dei requisiti funzionali all'esenzione. Ed infatti, l'interpretazione sistematica delle previsioni normative contenute nell'art. 63 menzionato pone in perfetta coerenza "l'apposito elenco" di cui al comma 1 con la "individuazione" di cui al comma 3.
D'altronde, secondo la parte controricorrente, è fatto notorio che l'ASI comunica annualmente e singolarmente alle Regioni i veicoli che hanno ottenuto l'iscrizione ASI o l'attestato di storicità, sicchè le altre delibere di contenuto "generale" e prive di individuazione di sorta costituiscono patente violazione della legge, "non essendo possibile aggiornare una determinazione che non contiene alcun elenco.
In difetto di ciò, dovevasi escludere - nella specie di causa - la conformità della carrozzeria, del motore e degli interni dello specifico veicolo considerato ai requisiti di legge, non potendosi rimettere una siffatta valutazione all'arbitrio del singolo proprietario, pena l'eventualità di abusi e conseguente paralisi dell'azione esattiva dell'Erario.
Per corollario, la controricorrente rammenta la previsione dell'art. 60 C.d.S., comma 4, a mente del quale rientrano nella categoria degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei registri ivi menzionati, tra cui è incluso quello dell'ASI la cui attività di natura pubblicistica si espleta con la produzione di atti e documenti alla P.A., alla stregua di tante altre attività di certificazione svolte da terzi estranei alla P.A. e pacificamente legittime.
Il motivo di impugnazione è fondato e da accogliersi.
Ed infatti non è in alcun modo condivisibile la tesi di parte controricorrente secondo cui le delibere che l'ASI ha emanato per assolvere al compito ad essa associazione demandato dall'art. 63, comma 3, dianzi trascritto annualmente reiterate con contenuto sostanzialmente pedissequo - sono contrarie alle norme di legge. Ed infatti dette delibere - siccome attuative della previsione di legge e del tutto conformi rispetto a quest'ultima - vincolano la Pubblica Amministrazione e costituiscono legittimo referente per il contribuente ai fini della verifica dei requisiti per avvalersi dell'esenzione prevista dalla più volte menzionata previsione di legge.
Ed infatti, a mente della precitata disposizione, è compito dell'ASI quello di predisporre un apposito elenco per la "individuazione" dei veicoli immatricolati da più di vent'anni e provvisti delle caratteristiche alla presenza delle quali la legge condiziona l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso: per quanto qui rileva, il particolare interesse storico o collezionistico, in ragione del rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume dell'autoveicolo.
A questa "individuazione" l'ASI ha compiutamente adempiuto - nelle forme che la patte ricorrente ha debitamente delucidato, assolvendo al proprio onere di autosufficienza mediante la trascrizione in atto di ricorso e mediante produzione al fascicolo di primo grado come doc. 4 - con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anzicchè con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati.
Se questo è il concreto esercizio delle funzioni che la legge ha delegato all'ASI (e che l'ASI svolge in adempimento dei compiti di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, che la stessa Regione Emilia Romagna ha menzionato nei propri scritti difensivi), non ha certo facoltà l'Amministrazione regionale di disattendere l'esito di detta individuazione sulla scolta dell'assunto - peraltro non condivisibile e frutto di lettura esorbitante del chiaro tenore della previsione normativa - che la delibera sarebbe atto di un ente privato di tipo associativo e avrebbe contenuto difforme dalla previsione di legge.
Nè può rilevare in alcun modo la circostanza che la medesima ASI (così come altri Enti espressamente a ciò delegati) rilasci attestazioni a favore dei propri associati (e ne faccia conforme comunicazione agli enti regionali) circa l'avvenuta iscrizione dei loro autoveicoli nei registri tenuti dall'ASI medesima, in relazione ai requisiti di storicità degli autoveicoli medesimi siccome menzionati nell'art.60 comma 4 del Codice della Strada, atteso che si tratta di disciplina che rileva sia sotto il profilo dell'accertamento dell'adeguato modo di conservazione (richiesto dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, concernente la "attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche), sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 215, (recante "regolamento di esecuzione al Codice della strada", per la loro circolazione su strada) ma non certo sotto il profilo dell'esenzione di cui qui trattasi.
Di ciè è fatta espressa affermazione anche nella Risoluzione n. 112/2011 dell'Agenzia delle entrate nella quale si rileva - da un canto - che "la L. 21 novembre 2000, n. 342, citato art. 63, commi 2 e 3, non delineano alcuna procedura di tipo, autorizzatorio, nè viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI o dalla FMI o in altro registro storico" e - d'altro canto - si evidenzia che "per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l'iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall'art. 60 C.d.S.", onde appare pacifico che le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetto alcuno in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 445/2005 ha fatto chiaro che "quest'ultima disposizione individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione dalla tassa automobilistica sia perche1 tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63, sia perchè la norma agevolati va fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico e non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
D'altronde, la disciplina di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l'iscrizione all'ASI come presupposto per beneficiare dell'esenzione ma prescrive soltanto l'esistenza delle caratteristiche oggetti ve di cui si è detto, sicchè suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscano un binomio necessario.
Per contro, con le proprie delibere l'ASI ha espressamente previsto che - in combinazione con il requisito della immatricolazione ultraventennale - gli autoveicoli beneficianti dell'esenzione siano solo quelli che presentano le caratteristiche minime indicate dal regolamento tecnico, con peculiare riferimento all'autenticità ed originalità del veicolo nelle parti essenziali che lo compongono. In tal modo sono stati perciò minuziosamente identificati i requisiti minimi necessari ai tini dell'esenzione e che potranno essere oggetto di specifico accertamento, previo espletamento dell'apposita procedura di verifica.
Ma un siffatto accertamento necessita, ovviamente dell'esplicita contestazione dell'insussistenza dei presupposti identificati nelle delibere ASI e condizionanti l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, la qual cosa non può che essere oggetto di un apposito avviso e non può costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, come risulta essersi verificato nella specie di causa, sotto forma di emissione della cartella esattoriale giustificata esclusivamente in ragione del non avvenuto adempimento dell'imposta, tanto più che il T. - come è pacifico - ha fatto chiara prospettazione dell'intenzione di ritenersi esentato dal pagamento del tributo mediante il versamento sostitutivo della tassa di circolazione forfetaria annua, ciò che è sufficiente a renderlo estraneo alla categoria del semplice "inadempiente".
Della sussistenza dei presupposti legittimanti l'esenzione, infatti, il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell'Amministrazione prevedere e predisporre, onde evitare che la perversa correlazione tra il difetto di un provvedimento di attestazione individuale dell'esistenza di detti requisiti e la pretesa di adempimento della Amministrazione creditrice dell'imposta determini il concreto effetto di una sostanziale elusione della previsione normativa.
Non resta che concludere che la pronuncia del giudice di secondo grado, che non si è attenuta ai suddetti principi, deve essere senz'altro cassata, sicchè poi - non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto - la controversia può essere decisa anche nel merito, con l'annullamento del provvedimento impositivo.
La regolazione delle spese di lite è informata alla regola della soccombenza quanto a questo grado di giudizio, mentre per i gradi di merito se ne può disporre la compensazione, tenuto conto della novità della questione interpretativa.
P.Q.M.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - annulla la cartella di pagamento qui impugnata. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre ad Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Cassazione civile sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 3837
sarebbe quasi da sticky...
me piase i bigoli co' le loganeghe Marietta dammele per carità...
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