PAGAMENTO BOLLO

lupetto
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PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da lupetto »

Salve, sto restaurando una V65C che a novembre compie 30 anni, mi è stato detto che se non circolo il bollo posso non pagarlo e non l'ho pagato, ora chiedo per quanto tempo non posso pagarlo e visto che a novembre compie i fatidici 30 anni non avrò problemi per il mancato pagamento del bollo, grazie anticipatamente.
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da nonnomario »

lupetto ha scritto:Salve, sto restaurando una V65C che a novembre compie 30 anni, mi è stato detto che se non circolo il bollo posso non pagarlo e non l'ho pagato, ora chiedo per quanto tempo non posso pagarlo e visto che a novembre compie i fatidici 30 anni non avrò problemi per il mancato pagamento del bollo, grazie anticipatamente.
al compimento del 30° anno il 'Bollo' passa da Tassa di possesso a Tassa di circolazione e si paga, una tantum, solo se il mezzo circola. (dai 10 ai 20€)
al compimento del 20° anno dipende da regione a regione.

Vedi: http://www.federmoto.it/Portals/0/Repos ... bd17c3.pdf
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da Falcone PS »

il "bollo" è diventato per la tua vecchietta Tassa di Circolazione per cui se non circoli non paghi.


ma sono arrivato tardi ;)
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da Gatto del Cheshire »

Dunque se sono 20 o 30 anni dipende dalla regione di immatricolazione, cioè dalla provincia sulla targa, e non dalla residenza del pilota ?
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da nonnomario »

Gatto del Cheshire ha scritto:Dunque se sono 20 o 30 anni dipende dalla regione di immatricolazione, cioè dalla provincia sulla targa, e non dalla residenza del pilota ?
il pirlota può cambiare ogni giorno l'intestatario no.
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da Gatto del Cheshire »

Ma l'intestatario è definito dalla provincia sulla targa (cioè il primo proprietario) o dall'ultimo proprietario sul certificato di proprietà ?
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da nonnomario »

Gatto del Cheshire ha scritto:Ma l'intestatario è definito dalla provincia sulla targa (cioè il primo proprietario) o dall'ultimo proprietario sul certificato di proprietà ?
naturalmente la seconda che hai detto.
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da Backstreets »

Gatto del Cheshire ha scritto:Ma l'intestatario è definito dalla provincia sulla targa (cioè il primo proprietario)
30 anni fa ancora si usava ritargare i veicoli in caso di passaggio di proprietà fra province diverse o anche solo cambio di residenza, quindi non è per niente scontato che provincia di residenza del primo proprietario e provincia indicata sulla targa e sul libretto di circolazione coincidano ...




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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da lupetto »

Dunque, allora io ho comprato la moto a luglio 2013 da una persona di Palermo ed io sono di Roma, mi chiedevo, dal momento che non so da quanto tempo il vecchio proprietario non pagava il bollo ho paura che mi venga demolita di ufficio, però se a novenbre compie 30 anni non credo corra alcun rischio anche se penso mi convnga pagare questo benedetto bollo. Ora però non ho capito la storia della regione dove risulta la targa e quella dove risulta il nuovo proprietario.. :cry:
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masac
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da masac »

lupetto ha scritto:Dunque, allora io ho comprato la moto a luglio 2013 da una persona di Palermo ed io sono di Roma, mi chiedevo, dal momento che non so da quanto tempo il vecchio proprietario non pagava il bollo ho paura che mi venga demolita di ufficio, però se a novenbre compie 30 anni non credo corra alcun rischio anche se penso mi convnga pagare questo benedetto bollo. Ora però non ho capito la storia della regione dove risulta la targa e quella dove risulta il nuovo proprietario.. :cry:
Bollo inteso come tassa di possesso:
1) la tua moto (se il MODELLO DI MOTO, non la tua specifica moto....) è riportato negli elenchi FMI dei modelli di interesse storico, non deve più pagare tassa di possesso dal compimento del 20esimo anno (dalla data di prima immatricolazione in assoluto);
Consultare elenchi a http://www.federmoto.it/home/moto-depoc ... orico.aspx
Ciò in virtù della legge della Repubblica Italiana 342/2000, art.63, comma 2, che estende l’esenzione della “tassa di possesso” (prevista per tutti i auto e motoveicoli ultratrentennali) anche agli auto/motoveicoli ultraventennali purché “di particolare interesse storico e collezionistico .... ed individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.”

2) la tua moto non deve più pagare tassa di possesso dal compimento del 30esimo anno A PRESCINDERE dagli elenchi FMI dei modelli di interesse storico.

Bollo inteso come tassa di circolazione:
fatti salvi i punti (1) e/o (2) di cui sopra, se intendi circolare.... allora dovresti pagare l'importo della sola "tassa di circolazione".

Ovviamente se non circoli... non devi pagare nulla, ma se circoli e ti fermano, non ti possono chiedere il "bollo di circolazione" (nemmeno la ricevuta del canone TV, le bollette del gas, etc. etc..) dato che il "bollo" non deve essere più esposto come si faceva ai vecchi bei tempi...

Forse solo una pattuglia di GdF potrebbe chiederti di esibirlo.... ma non sei obbligato a portartelo appresso.... quindi tutto rimane alla tua correttezza di probo cittadino della Repubblica....

Se il vecchio proprietario non ha mai (o quasi mai) pagato la "tassa di possesso" quando doveva farlo... ormai la tua moto dovrebbe essere stata radiata....
Ma non è possibile dato che hai effettuato un passaggio di proprietà !!!!
:ok: :ok:
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da V35HOTROD »

ma quando la moto compie 30 anni (facciamo caso che la mia sia stata immatricolata a Novembre 1984), ed il bollo lo devo pagare ad Agosto, pagherò l'importo pieno o solo la tassa di circolazione (dato che i 30 li compie a Novembre). Ma sopratutto...devo fare qualcosa, o lo Stato capisce da sè che la moto è trentennale e quindi quando vado a pagare mi trovo la gradita notizia?
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da Backstreets »

masac ha scritto:Bollo inteso come tassa di circolazione:
fatti salvi i punti (1) e/o (2) di cui sopra, se intendi circolare.... allora dovresti pagare l'importo della sola "tassa di circolazione".

Ovviamente se non circoli... non devi pagare nulla, ma se circoli e ti fermano, non ti possono chiedere il "bollo di circolazione" (nemmeno la ricevuta del canone TV, le bollette del gas, etc. etc..) dato che il "bollo" non deve essere più esposto come si faceva ai vecchi bei tempi...

Forse solo una pattuglia di GdF potrebbe chiederti di esibirlo.... ma non sei obbligato a portartelo appresso.... quindi tutto rimane alla tua correttezza di probo cittadino della Repubblica....


Errore, madornale errore. :nono:

La ricevuta di pagamento della tassa DI POSSESSO non viene richiesta e non deve essere né esposta né tenuta sul veicolo, in quanto l'eventuale mancato assolvimento dell'obbligo viene accertato tramite verifica tributaria (informatica).
Trattandosi invece di tassa DI CIRCOLAZIONE la violazione, tranne qualche caso particolare, può appunto essere accertata esclusivamente in sede di controllo stradale.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria

Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
(http://www.aci.it)




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masac
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da masac »

@Back, :?
mi spiace contraddirti ma se non citi una fonte precisa (...ed ACI non lo è... anzi....è più realista del Re....)
vale ancora la seguente legge della Repubblica Italiana:
Legge 449/97 art.17 comma 24:
“A decorrere dal 1 gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.”


Poiché i ciclomotori non sono motocicli e dato che per loro è sempre e solo esistita la "tassa di circolazione".....
solo ai loro conducenti, secondo la legge, è fatto obbligo di portarsi appresso la ricevuta del bollettino.... (come infatti fanno...)

Per i motociclisti vale ancora il comma della legge di cui sopra (sino a prova contraria).

Comunque poco più di una diecina di Euro a Batman & Associati li si possono sempre dare.... non è un problema... :lol :lol

@V35HOTROD
credo proprio che la tua moto (MODELLO ed ANNO) sia menzionata nell’elenco FMI....
(controlla bene, comunque, sugli elenchi del link di Federmoto)
quindi dovresti pagare solo la tassa di circolazione se e solo se circoli...

A proposito... per evitare discussioni inutili scarica l'apposito modulo dal sito della Regione Lazio, riempilo e fagli un FAX od una Raccomandata "senza busta" (alla "francese")... mai e poi mai spedirlo alla e-mail che loro ti indicano... a meno che tu non abbia una PEC !!!!!
(....indovina un poco come mai ti faccio questa raccomandazione.??)

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_t ... /ModVS.pdf
(vedo, con piacere, che Zingaretti ha cambiato finalmente il modulo.... ora puoi barrare la casella con l'elenco FMI indicandone l'anno.... quanto ci è voluto !!!)

Agosto non c’entra più niente, questa tassa è a base annuale e se prendi il MOTOCICLO e ci giri anche solo il 31 dicembre 2014 alle 23:59, devi pagare ‘sta diecina di euro per tutto il 2014...

Paga un bollettino online od alla Posta ...... e lascia perdere l'inutile ente ACI

Nota:
ACI è l’ente (inutile) riscossore per conto di Regione Lazio...
quindi assai “interessato” e, nonostante le Sentenze avverse della Cassazione e dei vari TAR, ci prova sempre con 'sta faccenda dei 20 anni che son pochi e ce ne vogliono 30......... ;) ;) ;)
Ultima modifica di masac il ven feb 28, 2014 9:55 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da V35HOTROD »

perchè regione Lazio? io sto in Emilia Romagna
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masac
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da masac »

V35HOTROD ha scritto:perchè regione Lazio? io sto in Emilia Romagna
.... SCUSA...!!!!!! :oops: :oops:

Mi stavo riferendo a lupetto !!!! :oops: :oops: :oops: :oops:

...comunque, mutatis mutandis, tutto ciò vale anche (eccetto i link) anche per l'Emilia.

(anzi, l'Emilia è stata la prima Regione ad essere stata cazziata dalla Cassazione per questi motivi....infatti ACI è ente riscossore anche per questa Regione.....)
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da V35HOTROD »

Sai che ho cercato nel COMPRENSIBILISSIMO sito della regione emilia romagna ma non ho trovato un modulo come quello?!
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da Backstreets »

masac ha scritto:@Back, :?
mi spiace contraddirti ma se non citi una fonte precisa ;) ;) ;)

Proprio vero che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.... :rolleyes:


Pronti.
Tu risiedi nel Lazio, vero? Cominciamo allora espressamente con una norma che riguarda te (ma tanto per i residenti altrove è lo stesso).

Fonte:
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_t ... uidaVS.pdf
GUIDA ALL’ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETA’ PER:

- VEICOLI ULTRATRENTENNALI
- VEICOLI DI “PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO


L’art.63 della legge 342/2000 prevede, con efficacia dal 1° Gennaio 2001, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ultratrentennali e di “particolare interesse storico e collezionistico”. Di seguito, si illustrano le modalità di esenzione.



VEICOLI ULTRATRENTENNALI

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale (di proprietà) è automatica, perché l’unico parametro per ottenere l’esenzione è la vetustà del veicolo, purché lo stesso non sia adibito ad uso professionale1.
Essa decorre dal 1° Gennaio dell’anno in cui il veicolo compie il 30° anno, a prescindere dal giorno e mese di immatricolazione o di costruzione del veicolo. Non è necessaria alcuna comunicazione alla Regione Lazio da parte del soggetto intestatario.
Ove il veicolo sia messo su pubblica strada, l’intestatario è tenuto a pagare, prima di circolare, la tassa di circolazione annuale, che per i motoveicoli è pari ad €.11,36 e per gli autoveicoli è di €.28,40 (è necessario portare con se la ricevuta di pagamento per gli eventuali controlli su strada da parte degli organi di Polizia).



VEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

Riguarda i veicoli da venti a ventinove anni (ultraventennali); l’agevolazione tributaria è riservata agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”. I requisiti necessari affinché un veicolo possa ottenere l’agevolazione tributaria sono:

(omissis)

L’intestatario di veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, prima di circolare su pubblica strada, è tenuto a pagare la tassa di circolazione annuale, che per i motoveicoli è pari ad €.11,36 e per gli autoveicoli è di €.28,40 (è necessario portare con se la ricevuta di pagamento per gli eventuali controlli su strada da parte degli organi di Polizia).

A differenza dei veicoli ultratrentennali, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, l’esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica di proprietà non può avvenire in maniera automatica in quanto, oltre alla vetustà del veicolo (età dai venti ai ventinove anni), è necessario che gli stessi siano compresi nelle Determinazioni della FMI o dell’ASI e che gli interessati si attivino ai fini dell’ottenimento dell’esenzione.

(omissis)


NORMATIVA DÌ RIFERIMENTO

L.n.342/2000 Art.63;
Circolare n.207/E del 16/11/2000 del Ministero delle Finanze –
“ Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale”-;
Circolare n.81335 del 01/06/2001 dell’Agenzia delle Entrate;
Sentenza n.455/2005 della Corte Costituzionale;
la Risoluzione N.112/E del 29/11/2011 dell’Agenzia delle Entrate;
Non ti sfuggirà, mi auguro, che tutte le norme di riferimento sono SUCCESSIVE a quella sulla quale ti basi tu.




Comunque siccome una citazione sola potrebbe non bastare andiamo direttamente all'origine.
Fonte:
http://www.finanzaefisco.it/cir207-00.html
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 207 /E del 16 novembre 2000
OGGETTO: Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000. Primi chiarimenti.

I N D I C E
(omissis)
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
(omissis)
2.2 NORME IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
(omissis)
2.2.6. Art. 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli


(omissis)


PREMESSA

Al fine di facilitare l'applicazione delle numerose disposizioni recate dal provvedimento normativo recante "Misure in materia fiscale", c.d. "collegato fiscale alla finanziaria 2000", di seguito denominato "collegato", definitivamente approvato dal Senato della Repubblica in data 9 novembre 2000 e ancora non pubblicato nella G.U. si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti preliminari.

(omissis)


2.2.6 Art. 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

Con l’articolo 63, comma 1, del “collegato” viene disposta l’esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli “a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione”. Gli autoveicoli ed i motoveicoli in argomento si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato; può tuttavia essere dimostrata una data di costruzione precedente a quella di prima immatricolazione mediante idonea documentazione.

Qualora gli stessi veicoli siano adibiti ad uso professionale, quali ad esempio quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida, l’imposta è dovuta nella misura stabilita dalla tariffa delle tasse automobilistiche: non si applica pertanto il beneficio della esenzione.

Il comma 2 dispone che allo stesso regime di esenzione sono assoggettati a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Il medesimo comma 2 definisce di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Il comma 3 dispone che l’Automobilclub Storico Italiano individua, con propria determinazione, i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di particolare interesse storico e collezionistico; i motoveicoli sono individuati anche dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Il comma 4 dispone che, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, i veicoli esentati dalle tasse automobilistiche individuati ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. La tassa è dovuta non più per effetto dell’iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade ed aree pubbliche; conseguentemente, il pagamento deve essere effettuato prima della messa in circolazione su strade ed aree pubbliche e, in qualsiasi momento effettuato, ha validità per l’anno solare in corso (1° gennaio - 31 dicembre); ciò in quanto nel comma 4 in commento è stabilita l’imposta forfetaria annua senza altra specificazione. Ritenendo che il riferimento riguardi l’anno solare, ovviamente non è dovuta la tassa forfetaria in discorso qualora i veicoli nel corso dell’intero anno solare rimangano inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

I conducenti dei veicoli di cui si tratta, come avviene per i ciclomotori , hanno l’obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo, la ricevuta di pagamento ;
non è previsto l’obbligo di esposizione del contrassegno e di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di validità (articolo 17 legge 27 dicembre 1997 n. 449- circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998).
Con riferimento al pagamento della tassa forfetaria, considerato che nessuna indicazione specifica è inserita nell’articolo in commento, si precisa che deve essere eseguito o mediante versamento in conto corrente postale ovvero utilizzando le stesse modalità in uso presso le tabaccherie abilitate, presso le agenzie di pratiche auto abilitate o presso altri intermediari convenzionati con le singole regioni, come previsto per le tasse automobilistiche.

Tre considerazioni a margine:
capo 1, indipendentemente dalle norme scritte nero su bianco, basta la capacità logica di un bambino di tre anni per capire che la verifica dell'avvenuto pagamento di una tassa "di circolazione" e altrimenti non dovuta, può avvenire solo "durante la circolazione" (tranne, ripeto, qualche caso particolare che consente un accertamento "a posteriori");
capo 2, come mi sono documentato io, avresti potuto farlo anche tu;
capo 3, se a te non importa di correre il rischio di essere multato su strada, affari tuoi. Però sarebbe opportuno che non dessi ad altri, che magari quel rischio preferirebbero evitarlo, indicazioni sbagliate e fuorvianti.






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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da masac »

@Backstreets:
eh eh eh... ;) ;) ;)
sapevo di risvegliare la tua nota verve polemica....e ne aspettavo i frutti.... che non son mancati... :D :asd:
E dato che non son sordo e ci vedo ancora abbastanza bene, devo dire che, si

HAI RAGIONE TU !!! :ok:

Ciò in virtù dell’unica fonte in tal senso valida da te citata (Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 207 /E del 16 novembre 2000, Art. 63 settimo capoverso)
che, sostanzialmente, equipara un motoveicolo “storico” ad un “ciclomotore”.... OK !

In ogni caso ribadisco che, data l’esiguità della “tassa”, una diecina di Euro l’anno si possono sempre dare (se si circola) alla Regione (sperando che ne faccia buon uso....), evitando inutili discussioni e facilissime (ma colpevoli) elusioni degli eventuali controlli da parte di una pattuglia su strada....

Ringraziamo ancora la tua “verve” per aver recuperato e resa nota la circolare di cui sopra.
Ciao e lamps !! :-)

@V35HOTROD (....stavolta non sbagliando...)
Invece in questo caso (cioè Regione Emilia Romagna) è proprio vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire....!! :evil: :evil: :evil:

Nonostante la condanna della Cassazione (Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 15 Febbraio 2013, contro la Regione Emilia Romagna) essa insiste nella sua opera di disinformazione sul suo sito istituzionale: http://www.regione.emilia-romagna.it/tr ... /esenzioni
continuando a richiedere, di fatto, l’iscrizione al Registro storico di ASI o FMI del singolo specifico motoveicolo ultraventennale per godere dell’esenzione dalla tassa di proprietà.....!

Parimenti si comporta l’ (inutile) ente ACI: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili ... orici.html

In questi casi non si deve demordere, trattandosi di un vero e proprio sopruso, tanto più odioso quanto più “furbesco”...!!!!

Quasi tutti i (relativamente) vecchi modelli Moto Guzzi sono ricompresi nell’elenco FMI, quindi (previo accurato controllo)

PAGARE SOLO TASSA DI CIRCOLAZIONE !!!!

...almeno fintanto che le leggi della Repubblica abbiano validità sull’intero territorio nazionale.....
Ciao ! :-)
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da V35HOTROD »

Sono d'accordissimo con te! ma...forse sarò io che sono stordito ( e ti assicuro che ultimamente lo sono assai), ma la mia domanda era:
consci del fatto che la mia moto quest'anno compirà 30 anni (quindi se non ho capito male, non mi tocca la questione dell'iscrizione fmi asi ecc ecc), per pagare i famosi 12€ di bollo annuale come tassa di circolazione, devo inviare qualche documentazione a qualcuno, o scatta in automatico l'agevolazione?
e sopratutto, scatta da quest'anno o dal prossimo (ipotizzando che la mia moto compia i 30 il 31/12/2014).

scusate ma ognuno mi riferisce cose diverse..
V35HOTROD
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Re: PAGAMENTO BOLLO

Messaggio da V35HOTROD »

lasciate perdere, ho appena controllato sul sito Aci, ed il calcolo bollo mi dice che...DA QUEST'ANNO SONO ESENTATOOOOOOOOOOOO!!! 11€ in morbidezza!! CHE GODURIAAA
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